L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto  trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni  oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque  di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro  pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza,  un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione  imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque  (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse  diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica  qualificata).